Doppio accreditamento

Principio

I capi delle missioni diplomatiche accreditati presso il Consiglio federale svizzero (Governo svizzero) devono risiedere a Berna, sede delle autorità politiche della Confederazione svizzera; in alternativa, possono risiedere nella capitale di uno Stato terzo presso il quale sono anche accreditati. 

Doppio accreditamento a Ginevra e Berna 

Le e i capimissione accreditati presso le organizzazioni internazionali a Ginevra e domiciliati in questa città non possono, in linea di principio, essere accreditati presso il Consiglio federale. In via eccezionale, e a condizione che siano soddisfatti determinati criteri, le autorità svizzere possono consentire a uno Stato di accreditare la stessa ambasciatrice o lo stesso ambasciatore presso l’ONU e il Consiglio federale, eleggendo Ginevra a suo domicilio. Spetta allo Stato accreditante avviare il necessario iter con la seguente procedura:

  • lo Stato accreditante invia una richiesta ufficiale di doppio accreditamento con residenza a Ginevra al Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
  • Protocollo DFAE verifica se sono soddisfatti i criteri per un doppio accreditamento con residenza a Ginevra;
  • se l’esito è positivo, lo Stato accreditante presenta una richiesta di gradimento (bilaterale) a Protocollo DFAE. 

Il doppio accreditamento a Ginevra e Berna deve inoltre rispettare le condizioni seguenti:

  • la missione diplomatica deve essere situata nello stesso luogo in cui si trova la missione permanente. Se la missione diplomatica condivide i locali con la missione permanente, una o più stanze separate devono essere destinate a titolo esclusivo alle attività della missione diplomatica;

  • la missione diplomatica deve disporre di una sezione consolare preposta alle attività descritte all’articolo 5 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari e di una circoscrizione consolare della quale è responsabile;

  • almeno una o due persone devono occuparsi esclusivamente dei compiti della missione diplomatica (personale della missione diplomatica);

  • il personale della missione diplomatica deve risiedere in territorio svizzero, all’interno della circoscrizione consolare;

  • sulla porta d’ingresso della rappresentanza e all’entrata dell’edificio devono essere apposte due targhe distinte, la prima recante la scritta «Missione permanente di...» e la seconda «Ambasciata di...». 

Doppio accreditamento a Berna e Ginevra

Occorre notare che il capo di una missione diplomatica accreditato presso il Consiglio federale svizzero e residente a Berna può essere al contempo accreditato presso le organizzazioni internazionali a Ginevra. In questo caso, il Paese deve disporre di una missione permanente a Ginevra e di una missione diplomatica a Berna, nelle quali devono essere impiegati membri del personale differenti. 

Nomina di un membro di una missione permanente presso le organizzazioni internazionali a capo di un posto consolare con residenza a Ginevra

Le autorità federali ammettono, su riserva dell’exequatur accordato dal Consiglio federale svizzero, che un membro del personale diplomatico di una missione permanente sia nominato capo di un consolato generale o di un consolato presso una missione permanente. Perché ciò sia possibile devono essere soddisfatte le condizioni seguenti: 

  • il capo del posto consolare ha il suo domicilio privato sul territorio svizzero, all’interno della circoscrizione consolare;

  • il posto consolare deve coprire una circoscrizione consolare;

  • almeno una stanza precisa deve essere esclusivamente destinata alle attività del posto consolare;

  • sulla porta d’ingresso della rappresentanza e all’entrata dell’edificio devono essere apposte due targhe distinte, una recante la scritta «Missione permanente di...» e l’altra «Consolato (generale) di...»

  • il capo del posto consolare dispone di un accesso limitato alle autorità federali, circoscritto alle attività pertinenti all’esercizio delle funzioni consolari di cui all’articolo 5 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari. Non può pertanto esigere il trattamento riservato ai capi delle missioni diplomatiche accreditati presso il Consiglio federale svizzero.

Ultima modifica 26.01.2022

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Palazzo federale ovest
3003 Berna

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