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Privilegi e immunità diplomatici e consolari in Svizzera
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Formalità
- Doppio accreditamento
- Apertura di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario
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- Posto consolare di carriera (apertura, cambiamento di categoria/classe/circoscrizione/indirizzo e chiusura) ed exequatur per il capo di un posto consolare di carriera
- Doppio accreditamento
Principio
I capi delle missioni diplomatiche accreditati presso il Consiglio federale svizzero (Governo svizzero) devono risiedere a Berna, sede delle autorità politiche della Confederazione svizzera; in alternativa, possono risiedere nella capitale di uno Stato terzo presso il quale sono anche accreditati.
Doppio accreditamento a Ginevra e Berna
Le e i capimissione accreditati presso le organizzazioni internazionali a Ginevra e domiciliati in questa città non possono, in linea di principio, essere accreditati presso il Consiglio federale. In via eccezionale, e a condizione che siano soddisfatti determinati criteri, le autorità svizzere possono consentire a uno Stato di accreditare la stessa ambasciatrice o lo stesso ambasciatore presso l’ONU e il Consiglio federale, eleggendo Ginevra a suo domicilio. Spetta allo Stato accreditante avviare il necessario iter con la seguente procedura:
- lo Stato accreditante invia una richiesta ufficiale di doppio accreditamento con residenza a Ginevra al Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- Protocollo DFAE verifica se sono soddisfatti i criteri per un doppio accreditamento con residenza a Ginevra;
- se l’esito è positivo, lo Stato accreditante presenta una richiesta di gradimento (bilaterale) a Protocollo DFAE.
Il doppio accreditamento a Ginevra e Berna deve inoltre rispettare le condizioni seguenti:
la missione diplomatica deve essere situata nello stesso luogo in cui si trova la missione permanente. Se la missione diplomatica condivide i locali con la missione permanente, una o più stanze separate devono essere destinate a titolo esclusivo alle attività della missione diplomatica;
la missione diplomatica deve disporre di una sezione consolare preposta alle attività descritte all’articolo 5 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari e di una circoscrizione consolare della quale è responsabile;
almeno una o due persone devono occuparsi esclusivamente dei compiti della missione diplomatica (personale della missione diplomatica);
il personale della missione diplomatica deve risiedere in territorio svizzero, all’interno della circoscrizione consolare;
sulla porta d’ingresso della rappresentanza e all’entrata dell’edificio devono essere apposte due targhe distinte, la prima recante la scritta «Missione permanente di...» e la seconda «Ambasciata di...».
Doppio accreditamento a Berna e Ginevra
Occorre notare che il capo di una missione diplomatica accreditato presso il Consiglio federale svizzero e residente a Berna può essere al contempo accreditato presso le organizzazioni internazionali a Ginevra. In questo caso, il Paese deve disporre di una missione permanente a Ginevra e di una missione diplomatica a Berna, nelle quali devono essere impiegati membri del personale differenti.
Nomina di un membro di una missione permanente presso le organizzazioni internazionali a capo di un posto consolare con residenza a Ginevra
Le autorità federali ammettono, su riserva dell’exequatur accordato dal Consiglio federale svizzero, che un membro del personale diplomatico di una missione permanente sia nominato capo di un consolato generale o di un consolato presso una missione permanente. Perché ciò sia possibile devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
il capo del posto consolare ha il suo domicilio privato sul territorio svizzero, all’interno della circoscrizione consolare;
il posto consolare deve coprire una circoscrizione consolare;
almeno una stanza precisa deve essere esclusivamente destinata alle attività del posto consolare;
sulla porta d’ingresso della rappresentanza e all’entrata dell’edificio devono essere apposte due targhe distinte, una recante la scritta «Missione permanente di...» e l’altra «Consolato (generale) di...»
il capo del posto consolare dispone di un accesso limitato alle autorità federali, circoscritto alle attività pertinenti all’esercizio delle funzioni consolari di cui all’articolo 5 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari. Non può pertanto esigere il trattamento riservato ai capi delle missioni diplomatiche accreditati presso il Consiglio federale svizzero.