La legge sulla statistica federale (LStat) stabilisce che i dati destinati a scopi statistici devono essere acquisiti possibilmente senza l'esecuzione di rilevazioni dirette, prediligendo piuttosto il ricorso ai registri esistenti e ai dati amministrativi già disponibili. Per dare seguito a questa richiesta e sfruttare in maniera ottimale le informazioni provenienti da varie fonti è necessario poter collegare tra loro tali dati. Il collegamento di dati rappresenta infatti l'unica possibilità di creare sinergie in grado di risparmiare tempo e denaro, sgravando al contempo l'onere a carico degli intervistati come previsto dalle disposizioni legali. La nuova ordinanza in parte rivista disciplina, in virtù dell'art. 14a della LStat, le condizioni e le modalità di esecuzione dei collegamenti di dati, nel massimo rispetto della protezione e della sicurezza dei dati.
L'allegato A all'accordo tra l'UE e la Svizzera sulla cooperazione nel settore statistico ha recepito i nuovi regolamenti europei, ragion per cui si è reso necessario un adeguamento dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. In particolare sono state recepite alcune nuove disposizioni in materia di principi e standard statistici e disposizioni inerenti alla cooperazione con l'Unione europea.
Nell'allegato all'ordinanza sulle rilevazioni statistiche sono riportate in dettaglio tutte le statistiche. L'allegato è sottoposto a revisione annuale per creare di volta in volta la base legale necessaria per ciascun adeguamento e aggiornamento delle statistiche. Per ragioni di trasparenza, nell'ambito della revisione appena conclusa è stata aggiunta per ciascuna statistica l'indicazione di un eventuale collegamento di dati.
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