Clausola di salvaguardia: contingenti per i cittadini dell’UE-17 e dell’UE-8 (ultima modifica: 24.04.2013)

Berna, Comunicato stampa, 24.04.2013

Nei prossimi dodici mesi, i cittadini degli Stati dell’UE avranno un accesso limitato al mercato del lavoro svizzero. Oggi il Consiglio federale ha deciso di invocare la clausola di salvaguardia prevista dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone. Il contingentamento concerne i permessi di dimora B per i cittadini sia dell’UE-17 – se a fine maggio sono soddisfatte le relative condizioni – sia dell’UE-8.

La Svizzera attira numerosi migranti. Negli ultimi anni il numero di stranieri stabilitisi in Svizzera ha superato ogni anno di circa 60 000-80 000 unità quello degli emigranti. Il permanere dell'immigrazione a livelli alti ha effetti sia positivi sia negativi, ad esempio sull'economia, il mercato del lavoro, le assicurazioni sociali, la pianificazione del territorio, il mercato dell'alloggio e l'infrastruttura.

Nella sua seduta odierna il Consiglio federale ha studiato l'approccio da adottare per ovviare alle conseguenze negative dell'immigrazione. È giunto alla conclusione che la clausola di salvaguardia, insieme a molti altri provvedimenti, contribuisce a contenere l'immigrazione entro proporzioni sostenibili per l'economia e la società.

Verso un'immigrazione sostenibile per la società
Dal 1° maggio 2013 proseguirà pertanto il contingentamento dei permessi B (della durata di cinque anni) per i cittadini degli otto Stati dell'Europa orientale membri dell'UE (UE-8 [1]). Se dovessero essere raggiunti i valori soglia, il contingentamento dei permessi B sarà esteso dal 1° giugno 2013 ai cittadini degli Stati dell'UE-17 [2] che svolgono attività lucrativa. La limitazione a circa 2180 permessi B per gli Stati dell'UE-8 e a circa 53 700 permessi B per gli Stati dell'UE-17 varrà per un anno.

Il Consiglio federale rinuncia invece al contingentamento dei permessi di soggiorno di breve durata L (della durata massima di un anno) per i cittadini dell'UE-8 e dell'UE-17 che svolgono attività lucrativa. I valori soglia per i permessi L sono già stati raggiunti per gli Stati dell'UE-8, mentre entro fine maggio non dovrebbero ancora essere raggiunti per gli Stati dell'UE-17.

La clausola di salvaguardia prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone consente alla Svizzera di reintrodurre contingenti unilaterali soltanto fino al 31 maggio 2014, a condizione che il numero di permessi rilasciati in un anno ai cittadini degli Stati dell'UE che svolgono attività lucrativa superi almeno del 10 per cento la media dei tre anni precedenti. Ciascuna categoria di permesso è oggetto di calcoli separati.

Misure d'accompagnamento a lungo termine
Il Consiglio federale è consapevole che la clausola di salvaguardia esplica un effetto limitato nel tempo e che occorre adottare misure con effetti a lungo termine. Lo scorso anno sono pertanto state potenziate le misure d'accompagnamento per lottare contro il dumping salariale (p. es. nell'ambito dell'indipendenza fittizia o tramite la responsabilità solidale degli appaltatori primari).

Occorre altresì continuare a combattere sistematicamente gli abusi nell'ambito del diritto sugli stranieri e della sicurezza sociale. Anche nei settori della pianificazione del territorio, della costruzione di alloggi a prezzi accessibili e dell'infrastruttura la Confederazione, i Cantoni e i Comuni devono elaborare progetti comuni volti a rendere l'immigrazione non soltanto positiva per l'economia, ma anche sostenibile dal punto di vista sociale.

Durante la discussione odierna, il Consiglio federale ha tuttavia ribadito chiaramente che la piazza economica svizzera trae grande beneficio dalla libera circolazione delle persone: l'immigrazione in provenienza dall'UE ha avuto effetti positivi sul consumo e gli investimenti edili anche durante la recessione, sostenendo l'economia svizzera. Nel nostro Paese vivono oltre 1,2 milioni di cittadini dell'UE. Unitamente ai frontalieri, concorrono notevolmente al benessere della Svizzera e contribuiscono alla creazione di posti lavoro. Inoltre, l'UE è il principale partner commerciale della Svizzera; il nostro Paese esporta verso gli Stati membri il 56 per cento dei propri prodotti.
__________

[1] L'UE-8 comprende gli Stati seguenti: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.
[2] L'UE-17 comprende gli Stati dell'Europa occidentale e meridionale: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia.


Informazioni supplementari:

I documenti relativi al presente comunicato stampa sono reperibili sul sito del DFGP


Indirizzo per domande:

Servizio d’informazione DFGP, tel. + 41 31 322 18 18


Editore

Il Consiglio federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Dipartimento federale degli affari esteri
Dipartimento federale dell