Entra in vigore la clausola di salvaguardia per i cittadini dell’UE 17

Berna, Comunicato stampa, 15.05.2013

Berna. Le condizioni quantitative per l’applicazione della clausola di salvaguardia sono soddisfatte. La clausola entrerà in vigore per i permessi B dei cittadini dell’UE-17 il 1° giugno 2013.

La clausola di salvaguardia prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone consente alla Svizzera di reintrodurre contingenti unilaterali fino al 31 maggio 2014, a condizione che il numero di permessi di dimora rilasciati in un anno ai cittadini degli Stati dell'UE che svolgono attività lucrativa superi almeno del 10 per cento la media dei tre anni precedenti. Ciascuna categoria di permesso è oggetto di calcoli separati.

Condizioni raggiunte per i permessi B dei cittadini dell'UE‑17
Nella riunione del 24 aprile 2013 il Consiglio federale aveva deciso di invocare la clausola di salvaguardia nei confronti dei cittadini dell'UE‑17 [1], a condizione che fossero raggiunte le pertinenti condizioni quantitative. Il valore soglia, pari a 56 268 permessi di dimora B è stato superato il 14 maggio 2013.

La clausola di salvaguardia nei confronti dei permessi B dei cittadini dell'UE‑17 entrerà pertanto in vigore il 1° giugno 2013 e sarà applicata fino al 31 maggio 2014. Durante un anno il numero di tali permessi sarà limitato a circa 53 700. Tale cifra supera del 5 per cento la media annua di permessi B rilasciati negli ultimi tre anni. I contingenti saranno liberati ogni trimestre.

Come previsto, non sono state raggiunte le condizioni quantitative per invocare la clausola di salvaguardia nei confronti dei permessi L (per dimoranti temporanei) dei cittadini dell'UE‑17.

Nei confronti dei cittadini dell'UE‑8 [2] la clausola di salvaguardia per i permessi B è già in vigore dal 1° maggio 2013.  

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[1] Si tratta degli Stati dell'Europa occidentale e meridionale: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia e Spagna.
[2] L'UE-8 comprende gli Stati seguenti: Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.


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Michael Glauser, Ufficio federale della migrazione, tel. +41 31 325 93 50


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