Il Consiglio federale licenzia l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali

Comunicato stampa, 23.11.2016

In occasione della sua seduta del 23 novembre 2016, il Consiglio federale ha licenziato l’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017. In fase di consultazione, la maggioranza dei partecipanti ha accolto favorevolmente il progetto.

L’ordinanza contiene le disposizioni di esecuzione emanate dal Consiglio federale concernenti la legge federale sullo scambio automatico di informazioni a fini fiscali (LSAI). In particolare, definisce altri istituti finanziari non tenuti alla comunicazione e conti esclusi e disciplina nel dettaglio gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Oltre alle disposizioni di esecuzione relative alla LSAI, l’ordinanza stabilisce ulteriori disposizioni necessarie all’attuazione dello scambio automatico di informazioni. Contiene inoltre disposizioni di esecuzione inerenti ai compiti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), al sistema d’informazione e, nell’allegato, le disposizioni alternative del commentario dell’OCSE relativo allo standard comune di comunicazione e di adeguata verifica relativa ai conti finanziari.

Il 15 luglio 2014 il Consiglio dell’OCSE ha adottato il nuovo standard globale per lo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (standard per lo scambio automatico di informazioni). Il nuovo standard globale prevede che determinati istituti finanziari, veicoli di investimento collettivo e società di assicurazione raccolgano informazioni finanziarie sui clienti fiscalmente residenti all’estero. Tali informazioni comprendono tutti i tipi di redditi da capitale e i saldi dei conti. Esse vengono trasmesse automaticamente, di norma una volta all’anno, alle autorità fiscali, che a loro volta le trasmettono alle autorità fiscali estere competenti. La trasparenza della procedura mira a impedire che all’estero vengano occultati capitali finanziari sottratti al fisco.

In vista dell’introduzione dello standard per lo scambio automatico di informazioni, il 18 dicembre 2015 l’Assemblea federale ha approvato la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, l’Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (Accordo SAI) e la LSAI. In questo modo sono state create le basi giuridiche per lo scambio automatico di informazioni. Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con uno Stato partner è necessaria un’attivazione bilaterale. Finora la Svizzera ha concluso un accordo sullo scambio automatico di informazioni con l’Unione europea e dichiarazioni congiunte concernenti l’introduzione dello scambio automatico di informazioni sulla base dell’Accordo SAI con un certo numero di altri Stati.

Ad oggi oltre 100 Stati e territori hanno comunicato al Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali la loro intenzione di introdurre lo standard per lo scambio automatico di informazioni. In Svizzera lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto nel 2017, in modo che il primo scambio di dati con Stati partner selezionati possa avvenire nel 2018.


Ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali(pdf, 58kb)
Spiegazioni relative all’ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali(pdf, 586kb)
Rapporto sui risultati della consultazione(pdf, 378kb)


Indirizzo per domande:

Beat Werder, capo Comunicazione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
Tel. +41 58 469 79 47, beat.werder@sif.admin.ch


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