Il Consiglio federale rimuove i contingenti per la Croazia per il 2025

Comunicato stampa, 27.11.2024

Dal 1 gennaio 2025, i cittadini croati desiderosi di lavorare in Svizzera beneficeranno nuovamente della libera circolazione completa delle persone. Nella seduta del 27 novembre 2024, il Consiglio federale ha quindi approvato la corrispondente modifica dell’ordinanza sulla libera circolazione delle persone (OLCP).

Già nel 2022 i cittadini croati avevano beneficiato della libera circolazione completa delle persone. In quell'anno, visto il forte aumento di lavoratori provenienti dalla Croazia, il Consiglio federale aveva deciso di attivare una clausola di salvaguardia unilaterale prevista dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) e di reintrodurre i contingenti per il 2023 e il 2024. Nel corso di questi ultimi due anni, il numero di permessi di soggiorno di breve durata (permessi L UE/AELS) rilasciati è stato limitato a 1053 l'anno, mentre il numero di permessi di dimora (permessi B UE/AELS) a 1204 l'anno. I contingenti per il 2024 sono già stati sfruttati del tutto.

La clausola di salvaguardia può essere applicata al massimo per due anni consecutivi. A partire dal 1° gennaio 2025, i cittadini croati avranno di nuovo pieno accesso al mercato del lavoro svizzero.

Se l'immigrazione dei lavoratori croati dovesse superare una certa soglia, la Svizzera potrà attivare nuovamente la clausola di salvaguardia limitando così il numero di permessi loro rilasciati, ma solo per il 2026. Infatti, il regime transitorio concluso con la Croazia sull'arco di dieci anni è valido fino al 31 dicembre 2026. Superata questa data, i cittadini croati beneficeranno in via definitiva della libera circolazione completa delle persone, alla pari con i cittadini degli altri Stati membri dell'UE.

Tra il 1° gennaio 2017, data in cui l'ALC è stato esteso alla Croazia, e il 31 dicembre 2021, il Consiglio federale aveva applicato delle restrizioni volte a limitare l'accesso dei cittadini croati al mercato del lavoro svizzero.


OLCP(pdf, 93kb)
Commento alle disposizioni(pdf, 113kb)


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