State pianificando un soggiorno all’estero? Il DFAE vi fornisce varie informazioni sui viaggi e sulle possibilità di formazione continua professionale e linguistica.
Soggiorno temporaneo all’estero
Viaggi all’estero
Consigli di viaggio
Il DFAE pubblica consigli di viaggio per la maggior parte dei Paesi. Queste informazioni vengono verificate di continuo e aggiornate, se eventi di attualità modificano il giudizio sulle condizioni di sicurezza in loco.
Travel Admin
L’app Travel Admin offre la possibilità di registrare i dati relativi a viaggi turistici, di visita e d’affari all’estero (soggiorni brevi) propri e dei propri familiari. I dati serviranno al DFAE per localizzare le cittadine e cittadini e contattarli più facilmente in caso di emergenza. In caso di trasferimento all’estero è necessario contattare la rappresentanza svizzera competente.
Protezione consolare
Nel quadro della protezione consolare, la Confederazione può assistere persone all’estero che non sono in grado o non possono essere ragionevolmente tenute ad assumere la tutela dei propri interessi da sole o con l’aiuto di terzi (42 LSEst).
- assicurazione sanitaria e assicurazione viaggio e infortuni con rientro garantito aereo o ambulanza
- assicurazione per il proprio veicolo
- assicurazione di protezione giuridica per veicoli e persone
- assicurazione bagaglio e assicurazione contro il furto
Si raccomanda a chi viaggia di non lasciare la Svizzera senza un’adeguata copertura assicurativa. Sono rilevanti le seguenti assicurazioni:
In caso di viaggio temporaneo e di breve durata all’estero, non è necessario notificare la propria partenza presso i Servizi agli abitanti in Svizzera. In questi casi, domicilio principale e centro vitale restano in Svizzera. In linea di principio, chi resta all’estero per più di tre mesi, lascia la propria abitazione e non intende tornare in Svizzera in un futuro prossimo, deve notificare la propria partenza al Comune di domicilio. Chi non ha intenzione di lasciare il proprio domicilio e prevede di tornare saltuariamente in Svizzera, deve informarsi per tempo presso i Servizi agli abitanti competenti circa i propri obblighi di notifica. Le disposizioni concernenti gli obblighi di notifica presso i Servizi agli abitanti variano da Cantone a Cantone.
Per soggiorni all’estero temporanei e di breve durata non vige alcun obbligo di notifica presso le ambasciate e i consolati svizzeri all’estero. Le cittadine e i cittadini svizzeri che si trasferiscono all’estero e hanno notificato la loro partenza all’ultimo Comune di domicilio in Svizzera, devono annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente (ambasciata o consolato) entro 90 giorni dalla notifica di partenza per l’estero. La procedura è gratuita, permette di essere contattati in caso di emergenza ed è un requisito per la fruizione dei servizi consolari (p. es. iscrizione di matrimoni, nascite, decessi ecc.).
Le disposizioni d’ingresso e di soggiorno nonché gli obblighi di notifica nel Paese di destinazione vanno rispettati. Per questioni concernenti l’ingresso e il soggiorno si consiglia di contattare la propria agenzia di viaggi o la rappresentanza estera competente in Svizzera. Per le disposizioni relative alla registrazione sul posto sono responsabili, in genere, le autorità di polizia locali.
Perfezionamento professionale e linguistico all’estero
Nelle seguenti rubriche troverete informazioni, strumenti utili e uffici competenti a cui potrete rivolgervi per avere indicazioni su scambi, corsi e borse di studio, soggiorni alla pari o distacchi. Inoltre, troverete informazioni su prescrizioni d’ingresso, assicurazioni e tasse.
La Confederazione promuove lo scambio e la mobilità a tutti i gradi di formazione (scuola obbligatoria, formazione professionale, studi superiori e perfezionamento) e nel settore extrascolastico.
L’agenzia Movetia, sostenuta dalla Confederazione e dai Cantoni, promuove le offerte all’interno della Svizzera e in ambito europeo e, sporadicamente, anche con Paesi extraeuropei.
La Confederazione promuove inoltre la mobilità per il grado di formazione terziario facilitando l’accesso al programma Erasmus+, lo strumento principale dell’UE per attuare la sua politica formativa comunitaria.
Erasmus per la mobilità europea
I membri dell’Associazione mantello svizzera per la promozione dello scambio inter giovanile Intermundo sostengono diversi modelli di soggiorni di più mesi all’estero, finalizzati all’apprendimento di una lingua o allo scambio interculturale e indirizzati soprattutto ai giovani del grado secondario II (formazione generale o professionale).
Studenti che desiderano conseguire, integralmente o parzialmente, una formazione presso un’università o una scuola universitaria professionale all’estero possono ottenere informazioni dettagliate sulle varie possibilità di studio e sulle borse di studio da swissuniversities. Se si intende seguire un ulteriore corso di studio all’estero, si raccomanda di discutere la scelta dell’università o del percorso formativo con l’ufficio per la mobilità internazionale della propria università o della propria scuola universitaria professionale.
In Svizzera l’erogazione di borse di studio è fondamentalmente di competenza dei Cantoni. I sussidi all’istruzione vengono concessi sotto forma di borse di studio e prestiti. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) cura una piattaforma per un’informazione di base rivolta a coloro che hanno domande sulle borse di studio e sul finanziamento degli studi. La piattaforma fornisce anche indicazioni sulle fondazioni di diritto privato e sui fondi che possono essere erogati in caso di necessità.
I dottorandi e le dottorande immatricolati in Svizzera possono chiedere una borsa di studio, per motivi di ricerca, per soggiorni limitati all’estero anche al Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica. Il servizio borse di studio di swissuniversities gestisce, su incarico della Confederazione, le borse statali di una quarantina di Paesi.
CDPE Uffici cantonali delle borse di studio
Di norma, durante un soggiorno alla pari all’estero si mantiene il domicilio in Svizzera. Prima della partenza, è necessario notificare ai Servizi agli abitanti del proprio Comune di residenza la durata prevista del soggiorno all’estero. Per le disposizioni vigenti in merito si applica il diritto di soggiorno cantonale del luogo di residenza. Se il soggiorno alla pari all’estero dura più di 6 mesi, si prega di informarsi in ogni caso presso i Servizi agli abitanti. È opportuno informarsi anche sulla normativa e sui rapporti d’impiego presso le autorità del luogo del soggiorno alla pari.
Nota relativa al Regno Unito: dal 1° gennaio 2021, nel Regno Unito è in vigore un nuovo sistema di immigrazione a punti. Gli au pair possono lavorare nel Regno Unito a determinate condizioni: se risiedevano già nel Paese prima del 31 dicembre 2020, se hanno lo status di "pre-settled" o "settled" o se soddisfano i requisiti del nuovo sistema di immigrazione. Per ulteriori informazioni, consultare il sito ufficiale del governo britannico
È opportuno richiedere un accordo di assunzione in forma scritta. In diversi Stati una simile conferma rappresenta il presupposto per la registrazione in loco o per il rilascio del visto.
La Svizzera ha stipulato con diversi Stati accordi sui tirocinanti per consentire ai giovani di ampliare le proprie conoscenze professionali e linguistiche all’estero. Gli accordi permettono di ottenere agevolmente i permessi di entrata, di dimora e di lavoro, a prescindere dalla situazione del mercato del lavoro.
Dopo aver trovato un datore di lavoro è necessario fare domanda di un permesso di soggiorno e di lavoro per tirocinanti (Trainee Exchange). Se il datore di lavoro è straniero, è opportuno informarlo in merito agli accordi sui tirocinanti esistenti e comunicargli che il tirocinante può procurarsi autonomamente il visto necessario. Le istruzioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contengono tutte le indicazioni importanti al riguardo.
La nozione di distacco implica che un impiegato o un’impiegata adempia temporaneamente un mandato in un altro Paese per conto del suo datore di lavoro. Durante il periodo in questione, per quanto riguarda le assicurazioni sociali, la persona rimane assoggettata alla legislazione del Paese di origine. Utili promemoria sul distacco di lavoratori all’estero e i relativi moduli sono disponibili sul sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Sito dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)
Quali altri aspetti vanno considerati?
Per brevi soggiorni volti a frequentare una scuola di lingue o un semestre di scambio presso un’università all’estero, secondo l’usanza internazionale le e gli studenti e le persone iscritte a una scuola di lingue non eleggono in genere un nuovo domicilio all’estero durante il periodo di formazione, ma mantengono la propria base. In Svizzera si applicano le disposizioni cantonali sulla notifica. Prima della partenza occorre pertanto annunciarsi per tempo ai Servizi agli abitanti del proprio luogo di domicilio. Ciò è particolarmente importante se si parte all’estero per un lungo periodo e si vuole mantenere il domicilio in Svizzera. Se, invece, si desidera lasciare definitivamente la Svizzera per stabilirsi all’estero, è necessario notificare la partenza al proprio Comune di domicilio e annunciarsi presso la rappresentanza svizzera competente in ambito consolare nel Paese di studio.
Studenti che non esercitano un’attività lucrativa e intendono mantenere il proprio domicilio principale in Svizzera durante gli studi all’estero rimangono assoggettati all’assicurazione obbligatoria. Si prega di rivolgersi alla cassa di compensazione AVS nel proprio luogo di domicilio in Svizzera, dove sarà possibile versare il contributo minimo annuo all’AVS/AI/IPG fino al compimento del 25° anno di età. In seguito si dovranno pagare i contributi conformemente alla propria situazione economica. Anche gli e le studenti domiciliati nel Paese di studio che non esercitano un’attività lucrativa possono rimanere assicurati, a determinate condizioni, fino al 25° anno di età. Il contributo annuo minimo deve essere versato presso la Cassa svizzera di compensazione. Il contributo minimo all’AVS/AI/IPG può essere versato solo fino al 25° anno di età. In seguito si dovranno pagare i contributi conformemente alla propria situazione economica. Ulteriori informazioni sulla «sicurezza sociale» per la comunità svizzera all’estero sono disponibili sul sito Internet dell’UFAS.
Se le studentesse et gli studenti e le persone che frequentano una scuola di lingue non esercitano un’attività lucrativa e non stabiliscono il domicilio nel Paese di studio durante il periodo di formazione, restano assoggettati alla legge federale svizzera sull’assicurazione malattie LAMal. Si prega pertanto di rivolgersi alla propria assicurazione malattie e infortuni in merito alla copertura assicurativa per il periodo di studi previsto e di informarsi sull’attestato di assicurazione necessario per il rilascio del permesso di soggiorno nel Paese di destinazione. Le studentesse e gli studenti che svolgono uno studio temporaneo all’estero in un Paese UE/AELS e mantengono il proprio domicilio in Svizzera devono portare con sé la propria tessera europea di assicurazione sanitaria TEAM (stampata sul retro della tessera d’assicurato). Con questa tessera è possibile farsi curare nel Paese di studio. Le spese sono rimborsate dall’assicurazione sanitaria in Svizzera. L’autorità competente per informazioni più dettagliate a livello federale è l’UFSP.
Per informazioni sul diritto fiscale rivolgersi all’amministrazione fiscale cantonale/comunale o al proprio consulente fiscale. L’autorità competente a livello federale è l’Amministrazione federale delle contribuzioni. Per eventuali domande in merito alla doppia imposizione nel diritto fiscale internazionale, rivolgersi alla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)