Rilascio di un certificato di bandiera per yacht
(conformemente alla categoria di progettazione A o B della CE)
Il certificato di bandiera è valido per la navigazione in mare e nelle acque estere e il suo rilascio è regolato dall’articolo 5 dell’ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri (ordinanza sugli yacht, RS 747.321.7).
Di regola, sono considerati idonei alla navigazione d’altura gli yacht con cabina abitabile e cockpit autopompante, equipaggiabili secondo le direttive dell'USNM.
Il certificato di bandiera è necessario per poter navigare in mare sotto la bandiera svizzera. Le infrazioni sono punibili secondo l’articolo 143 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30).
In particolare dev'essere rispettata l'ordinanza sugli yacht, che vieta espressamente agli yacht svizzeri il trasporto professionale di persone o merci (art. 17) e autorizza l'affidamento di uno yacht a terzi soltanto in via eccezionale (art. 18).