Informazioni per i marittimi

Marittimi  buttando via i loro cappelli in aria
Marittimi celebrando la fine della formazione marittima. © CCO

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima del DFAE rilascia i libretti di navigazione ai marittimi con cittadinanza svizzera, ma non rilascia diplomi, che devono essere ottenuti all'estero. Gli armatori mettono a disposizione dei giovani marittimi periodi di praticantato della durata di sei mesi.

Formazione e diplomi

Ai sensi dell'articolo 66 della legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM) rilascia libretti di navigazione a marittimi con cittadinanza svizzera. La necessità del libretto deve essere comprovata dal richiedente o, più precisamente, dal suo datore di lavoro.

In Svizzera non vi sono istituzioni che offrono corsi o formazioni nel settore della navigazione marittima conformemente alle esigenze richieste dalla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW). Per tale ragione l'USNM non rilascia Certificates of Competency (CoC) né Certificates of Proficiency (CoP) secondo gli ampliamenti della Convenzione STCW entrati in vigore nel 2010 (emendamenti di Manila 2010). I CoC (per tutte le navi) e i CoP (per le petroliere) ottenuti all'estero vengono riconosciuti per il servizio a bordo di navi battenti bandiera svizzera (un endorsement sarà rilasciato su richiesta).

L'Ufficio svizzero della navigazione marittima rammenta ai marittimi e alle persone interessate che tutti i corsi e i certificati necessari devono essere ottenuti all'estero, in uno dei Paesi che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha iscritto nella lista di Stati garanti dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW (lo Stato membro dell'IMO deve attuare le disposizioni delle regole I/7 e I/8).

Kontakt für Bord-Ausbildungen

Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt (BBS)
Buschhöhe 8
28357 Bremen

Telefon: +49 4211 73 67-0
Telefax: +49 4211 73 67-15

ahoi@machmeer.de
www.machmeer.de

Kontakt für Schifffahrtskaufleute

Zentralverband Deutscher Schiffsmakler (ZVDS)
Schopenstehl 15
20095 Hamburg

Telefon: +49 40 32 60 82
Telefax: +49 40 33 19 95

info@schiffsmakler.de
www.zvds.de

Convenzione STCW

La Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW) contiene disposizioni standardizzate a livello mondiale per i marittimi attivi nella navigazione mercantile internazionale. Il 9 marzo 1987 l'Assemblea federale ha approvato l'adesione alla Convenzione STCW; per la Svizzera le rispettive disposizioni sono entrate in vigore il 15 marzo 1988. L'ultimo ampliamento della convenzione ha avuto luogo nel 2010 con gli emendamenti di Manila, entrati in vigore il 1° gennaio 2012.

Convenzione STCW, lista dei Paesi

Certificato medico per marittimi secondo la Convenzione STCW

Ogni persona impiegata su un mercantile deve essere in possesso di un certificato medico ai sensi della Convenzione STCW (sezione A-I/9 del codice STCW), emesso dall'organo competente designato dall'Ufficio svizzero della navigazione marittima. La validità massima è di due anni.

I certificati medici emessi all'estero vengono accettati per il servizio a bordo di navi battenti bandiera svizzera solo se conformi alle disposizioni della Convenzione STCW (sezione A-I/9 del codice STCW).

Organo competente per l'esame medico dei marittimi in Svizzera

azb ag (arbeitsmedizinisches zentrum basel)
Güterstrasse 107 (Magnet-Areal)
4133 Pratteln
Schweiz
Tel. +41 61 821 82 60

info@azbasel.com
www.azbasel.com (fr, de, en)

Informazioni per apprendisti marittimi

L'industria della navigazione marittima internazionale è un mercato estremamente competitivo. Le persone in buona salute e in possesso di una maturità professionale o liceale potranno trovare nell'industria marittima e nei settori affini interessanti prospettive di carriera.

Le persone interessate a un praticantato (di norma sei mesi di navigazione ininterrotta) devono candidarsi direttamente presso gli armatori ed essere in grado di produrre almeno la seguente documentazione (costi a proprio carico):

  • certificato medico secondo la Convenzione STCW

  • certificato STCW «Basic Safety Training» (può essere ottenuto solo all'estero, per l'offerta formativa consultare in particolare Maritime Training Pilot)

Le formazioni da ufficiale marittimo (coperta o macchina) debbano svolgersi all'estero. L’USNM offre ai diplomati del settore della nautica di scuole universitarie (professionali) un numero limitato di posti di praticantato.