L’approccio «a pacchetto» mira a regolamentare anche i cosiddetti elementi istituzionali, che riguardano gli accordi sul mercato interno nei seguenti ambiti: libera circolazione delle persone, trasporti terrestri, trasporto aereo, agricoltura e abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (MRA). Nel quadro dell’ulteriore sviluppo della via bilaterale sono previsti due nuovi accordi, rispettivamente sull’energia elettrica e sulla sicurezza alimentare. Gli elementi istituzionali garantiscono che per tutti i partecipanti al mercato interno dell’UE valgano le stesse regole.
Elementi istituzionali
Questi accordi consentono un ampio accesso reciproco al mercato unico ed evitano discriminazioni a scapito delle imprese svizzere nel mercato interno dell’UE e viceversa. Le soluzioni istituzionali garantiscano che gli accordi vengano aggiornati regolarmente e che siano efficaci e affidabili nel lungo termine. In questo modo si rafforzano la certezza del diritto e la prevedibilità nel mercato interno, fondamentali soprattutto per gli attori economici svizzeri.
Gli elementi istituzionali includono il recepimento dinamico del diritto, l’applicazione e l’interpretazione uniformi degli accordi, il relativo monitoraggio e la composizione delle controversie.
In ogni caso la Svizzera deciderebbe autonomamente in merito al recepimento del diritto, nel rispetto delle sue procedure costituzionali, e avrebbe in particolare anche la possibilità di indire referendum. L’interpretazione e il monitoraggio degli accordi sul mercato interno avverrebbero secondo il cosiddetto modello a due pilastri: i tribunali svizzeri resterebbero responsabili dell’interpretazione del diritto svizzero, e i tribunali dell’UE dell’interpretazione del diritto dell’UE. In quest’ultimo caso la responsabilità sarebbe in genere della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE).
La composizione delle controversie avverrebbe, come in precedenza, principalmente in seno ai comitati misti. In caso di mancato raggiungimento di un consenso, la questione sarebbe deferita a un tribunale arbitrale paritario e indipendente, che dovrebbe anche decidere in merito alla controversia. La CGUE verrebbe consultata per un’interpretazione del caso qualora la controversia sollevasse questioni attinenti al diritto dell’UE e l’interpretazione fosse rilevante per giudicare la controversia.
I negoziati puntano a concretizzare e ad ancorare questi approcci negli accordi in questione.
Scheda informativa: Elementi istituzionali (PDF, 2 Pagine, 229.9 kB, italiano)