L’Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI, RS 142.209) e il Codice dei visti definiscono l’importo degli emolumenti per i visti. Gli emolumenti sono riscossi nella moneta stabilita dalla rappresentanza svizzera.
Gli emolumenti vanno versati al momento della presentazione della domanda. Gli importi versati non vengono rimborsati in caso di ritiro o di rifiuto della domanda.
Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o di debito (Master- o Visa-card). È anche possibile pagare in contanti. Per i pagamenti in contanti si prega di portare l'importo esatto (non si accettano banconote più grandi di 50 EUR).
La rappresentanza svizzera si riserva il diritto di adeguare gli importi in funzione dell’evoluzione dei corsi di cambio.