Svincolo dalla cittadinanza svizzera

Ogni cittadino svizzero può, su domanda, essere svincolato dalla sua cittadinanza (articolo 37 della legge sulla cittadinanza, LCit)

  • se non risiede in Svizzera e

  • possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. 

Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine. 

Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d’origine. Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine. La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.

Figli minorenni compresi nello svincolo

Sono compresi nello svincolo i figli minorenni:

  • posti sotto l’autorità parentale del genitore svincolato;

  • che non risiedono in Svizzera;

  • che già possiedono o hanno la sicurezza di acquisire la cittadinanza di un altro Stato;

  • che vi consentono per scritto se hanno oltre 16 anni di età.