Pensionamento all’estero

Informatevi approfonditamente sul pensionamento nel vostro paese di residenza e sulle sfide che comporta. Pianificare per tempo conviene.

Nove passi per prepararsi alla pensione all'estero. © DFA/BOLD AG

Opuscolo «Invecchiare bene all’estero»

Anche se la vecchiaia sembra essere molto lontana, per viverla bene è necessario prepararsi per tempo. All’estero il sostegno dello Stato e i legami familiari e sociali potrebbero essere meno presenti rispetto a quelli in Svizzera. È quindi importante prendere le misure necessarie per evitare di trovarsi in situazioni difficili se l’assistenza da parte di terzi dovesse rivelarsi indispensabile o in caso di perdita di autonomia. 

Il seguente opuscolo può aiutarvi nella pianificazione:

Invecchiare bene all’estero – Prevenzione & Informationi (PDF, 4 Pagine, 2.1 MB, italiano)

Salute e prevenzione

Prima di partire per il pensionamento all’estero, informatevi in particolare anche sull’assistenza sanitaria nel Paese di destinazione ed eventualmente parlate della vostra situazione e delle vostre esigenze con il vostro medico di famiglia. Ulteriori informazioni sulla salute e la prevenzione si trovano nelle seguenti rubriche. 

Regime finanziario

Una buona preparazione al pensionamento all’estero comprende, in particolare, anche accertamenti sulla situazione finanziaria. Contattate quindi tempestivamente le istituzioni competenti per avere informazioni sul pagamento delle vostre rendite e assicurazioni.

Cassa malati

Per quanto riguarda la cassa malati, si applicano regole diverse a seconda che ci si stabilisca in un paese dell'UE/AELS o in un paese terzo. Seguite le istruzioni qui sotto e contattate gli uffici competenti per informazioni dettagliate. 

Assicurazione contro gli infortuni

Imposte

In caso di partenza definitiva dalla Svizzera decade l’assoggettamento fiscale illimitato, che tuttavia continua a essere valido in modo limitato per i beni immobili ubicati in Svizzera e per gli utili aziendali. In Svizzera non viene prelevata alcuna imposta alla fonte sulle rendite AVS, mentre le prestazioni in capitale delle casse pensioni svizzere e degli istituti della previdenza vincolata (2° pilastro e pilastro 3a) sono sempre tassate alla fonte. Se una convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata dalla Svizzera con lo Stato di residenza attribuisce a quest’ultimo il diritto d’imposizione, l’imposta alla fonte viene restituita su richiesta. Sulle pensioni e sugli onorari dei membri dei consigli di amministrazione viene prelevata l’imposta alla fonte unicamente se la Svizzera detiene il diritto d’imposizione. Dai dividendi di società svizzere, dagli interessi delle obbligazioni di debitori svizzeri nonché dagli interessi derivanti da averi bancari svizzeri viene dedotta l’imposta preventiva (35%). È possibile chiedere il rimborso parziale (totale in casi eccezionali) anche di questa imposta sulla scorta di convenzioni per evitare la doppia imposizione stipulate con lo Stato di residenza. I proventi e le parti di patrimonio imponibili nel nuovo Paese di residenza sono definiti dal diritto fiscale di quest’ultimo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Comunità svizzera all’estero e banche svizzere

Decesso

Cosa succederà dopo il vostro decesso? Quali sono le vostre volontà per quanto concerne il vostro funerale?

  • Qual è la realtà locale in materia di funerale?
  • Dove desidero essere sepolto/a?
  • Chi finanzierà il mio funerale?
  • Voglio donare i miei organi?

Redigete un documento o informate una persona vicina o il medico di famiglia delle vostre ultime volontà. Potete farlo a qualsiasi età e cambiare idea in ogni momento. Comunicate alla vostra rappresentanza a chi avete espresso le vostre volontà o il luogo dove avete lasciato il documento.

Webinar Pianificazione successoria per gli svizzeri all'estero (francese)

Rappresentanza svizzera

Uno dei compiti principali del DFAE è sostenere le cittadine e i cittadini svizzeri che vivono all’estero, ma questo sostegno non è assoluto e non è un diritto. Inoltre, riguarda solo i servizi che fanno parte dei compiti consolari. La rappresentanza svizzera non offre pertanto i seguenti servizi (elenco non esaustivo).

  • Tutte le pratiche amministrative locali (ottenimento di un titolo di sog­giorno, ottenimento di aiuti locali, traduzione ecc.).
  • Ricerca di case di riposo.
  • Visite in ospedali e case di riposo.
  • Accompagnamento durante visite mediche.
  • Risposte a domande riguardanti le banche svizzere.
  • Risposte a domande riguardanti i beni immobiliari.

Responsabilità individuale

Secondo la legge e l’ordinanza sugli Svizzeri all’estero il principio della responsabilità individuale è fondamentale. Chiunque prepari un soggiorno all’estero ne risponde in prima persona e cerca di affrontare con i propri mezzi le difficoltà che potrebbero sorgere. Ciò significa che l’aiuto della rappresentanza svizzera è sussidiario e che la protezione consolare, in particolare, non è un diritto.

È quindi vostra responsabilità fare il necessario per evitare di trovarvi in una situazione difficile e, se così fosse, trovare soluzioni da soli. È inoltre indis­pensabile adottare misure nel caso in cui non siate più in grado di prendere decisioni da soli.