Dal 2017 lo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e l’UE è attuato sulla base dell’Accordo SAI CH-UE. L’Accordo contiene inoltre disposizioni relative all’esenzione dall’imposta alla fonte di dividendi, interessi e canoni tra società consociate. Il Protocollo di modifica adegua l’Accordo SAI CH-UE allo standard dell’OCSE aggiornato, che la Svizzera applicherà a partire dal 2026. Non vi sono differenze sostanziali rispetto a quest’ultimo. È inoltre prevista l’esenzione dagli obblighi di comunicazione per per le entità senza scopo di lucro residenti in Svizzera.
Il Protocollo di modifica contiene nuove disposizioni sull’assistenza reciproca in materia di recupero di crediti fiscali nell’ambito dell’IVA. Il numero di domande e, di conseguenza, l’onere amministrativo degli Stati viene limitato da un importo minimo dei crediti da recuperare. Inoltre, lo Stato interpellato può trattenere un importo forfetario per le spese sostenute. Infine, è stato convenuto che entro un periodo di quattro anni le Parti contraenti valuteranno l’assistenza reciproca nell’ambito del recupero di altri crediti fiscali. Il Protocollo di modifica lascia aperto il risultato di tale valutazione.
Il Protocollo di modifica non tange le altre disposizioni del vigente Accordo SAI CH-UE, in particolare quelle concernenti l’esenzione dall’imposta alla fonte di società consociate, che pertanto rimangono invariate.
Il Protocollo di modifica sarà sottoposto a una procedura di consultazione prima di essere presentato per approvazione alle Camere federali.
La modifica dell’Accordo SAI CH-UE non rientra nel pacchetto per la stabilizzazione e l’ampliamento della via bilaterale, ma è una conseguenza dello standard dell’OCSE aggiornato. Le negoziazioni relative alla modifica dell’Accordo SAI CH-UE non erano quindi in alcun modo collegate al pacchetto Svizzera-UE.
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