L’USNM verifica l’adempimento dei requisiti tecnici e giuridici per la registrazione e rilascia ai richiedenti il certificato di bandiera. Possono chiedere l’immatricolazione persone fisiche di cittadinanza svizzera e associazioni svizzere che destinano le proprie imbarcazioni alla navigazione sportiva e da diporto. Attualmente sono circa 1600 gli yacht marittimi appartenenti alla categoria di progettazione A o B della CE battenti bandiera svizzera. Questi possono essere usati esclusivamente per la navigazione sportiva e da diporto: il trasporto di persone e merci a scopo commerciale è vietato.
Il certificato di bandiera è valido per la navigazione in mare e nelle acque estere e il suo rilascio è disciplinato dall’articolo 5 dell’ordinanza del 15 marzo 1971 sugli yacht marittimi svizzeri (ordinanza sugli yacht, RS 747.321.7).
Di regola, sono considerati idonei alla navigazione d’altura gli yacht con cabina abitabile e pozzetto autosvuotante, armabili secondo le direttive dell’USNM.
È necessario un certificato di bandiera per poter navigare in mare sotto bandiera svizzera. Le infrazioni sono punibili ai sensi dell’articolo 143 della legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM, RS 747.30).
In particolare deve essere rispettata l'ordinanza sugli yacht, che vieta espressamente agli yacht svizzeri il trasporto professionale di persone o merci (art. 17 LNM) e autorizza l’affidamento di uno yacht a terzi soltanto in via eccezionale (art. 18 LNM).