L’Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emolumenti LStrI, OEmol-LStrI, RS 142.209) e il Codice dei visti definiscono gli emolumenti da ricevere. Gli importi sono incassati nella moneta stabilita dalla rappresentanza svizzera che si applica a ogni persona richiedente.
L’emolumento del visto deve essere versato al momento della presentazione della domanda. Gli importi versati non saranno rimborsati in caso di ritiro o di rifiuto della domanda.
La rappresentanza svizzera si riserva il diritto di adeguare gli importi in funzione dell’evoluzione dei corsi di cambio.