La legge sugli Svizzeri all’estero disciplina i principali diritti e obblighi delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero. Enumera inoltre i vari servizi che la Svizzera può concedere alle cittadine e ai cittadini che soggiornano stabilmente o temporaneamente all’estero o vi esercitano un’attività.
Diritti e doveri delle Svizzere e degli Svizzeri all’estero
Sono considerati Svizzere e Svizzeri all’estero ai sensi della LSEst le cittadine e i cittadini svizzeri che non hanno un domicilio in Svizzera e che sono iscritti presso la rappresentanza svizzera competente.
La legge sugli Svizzeri all’estero (LSEst) disciplina il sostegno alle istituzioni a favore degli Svizzeri all’estero da parte della Confederazione.
A determinate condizioni queste persone possono chiedere l’aiuto sociale. Dispongono inoltre di vari diritti politici, specificati nella LSEst.
Annuncio entro 90 giorni
Una persona maggiorenne con cittadinanza svizzera deve notificare il suo arrivo alla rappresentanza competente per il suo nuovo domicilio entro 90 giorni a decorrere dalla partenza dal domicilio svizzero. Se una persona ha acquisito la cittadinanza svizzera per nascita all’estero e raggiunge la maggiore età all’estero, deve annunciarsi presso la rappresentanza onde evitare la perenzione della cittadinanza.
Protezione consolare
La LSEst regolamenta la protezione consolare per le persone svizzere all’estero che si trovano in una situazione di emergenza o in regioni colpite da crisi o catastrofi. Specifica inoltre l’aiuto che può essere concesso ai cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e, in determinati casi, agli Svizzeri all’estero.
A determinate condizioni, la protezione consolare può essere accordata anche a persone giuridiche. Non sussiste tuttavia un diritto alla concessione di protezione, poiché viene sempre effettuata una valutazione dei singoli casi.
Gli altri servizi consolari della Confederazione di cui usufruiscono in particolare le Svizzere e gli Svizzeri all’estero sono disciplinati dalla LSEst (ad es. legalizzazioni di documenti, attestazioni ecc.).
Servizi con base legale in altre leggi federali
Una parte dei servizi forniti trova la sua base legale in altre leggi federali. La legge federale sui documenti d’identità delle cittadine e dei cittadini svizzeri, ad esempio, regolamenta il rilascio di passaporti all’estero.
A ciò si aggiungono numerose altre leggi e ordinanze federali che concernono i diritti e i doveri delle persone svizzere all’estero. È quindi consigliabile consultare anche questi testi normativi, ad esempio quelli citati qui di seguito.
- Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF): disciplina unicamente tale assicurazione, alla quale, a determinate condizioni, possono aderire anche le cittadine ed i cittadini svizzeri domiciliati al di fuori di Stati membri dell’UE e dell’AELS.
Ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
- Ordinanza sui controlli militari, capitolo 5: disciplina il congedo militare per l’estero di persone soggette all’obbligo di notificazione secondo la legge militare.
Trattati bilaterali e multilaterali
Determinati aspetti dei diritti e dei doveri di persone svizzere all’estero sono inoltre regolamentati dai trattati bilaterali e multilaterali vigenti. L’Accordo sulla libera circolazione delle persone, concluso nel 1999 tra la Svizzera e l'Unione Europea è di rilevanza per molte Svizzere e molti Svizzeri all’estero.