L’aiuto pubblico allo sviluppo (in inglese Official Development Assistance, ODA) comprende la cooperazione finanziaria, la cooperazione tecnica e le risorse in termini di personale fornite dal settore pubblico secondo la definizione del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell’OCSE. Questa definizione risale al 1972 e da allora è rimasta praticamente invariata, salvo alcuni dettagli. Nel corso degli anni sono state aggiunte nuove voci alle spese riconosciute come parte dell’APS, per esempio le spese amministrative del Paese donatore, le spese relative ai posti per studenti nonché quelle per i richiedenti asilo nel primo anno di soggiorno o per la cancellazione del debito.
Per il periodo 2017-2020 il Parlamento ha fissato allo 0,48% del reddito nazionale lordo (RNL) la quota dell’aiuto pubblico allo sviluppo. Si tratta di una percentuale inferiore all’obiettivo dello 0,5% che il Parlamento aveva stabilito nel 2011 e alla quota dello 0,7% prevista dall’ONU e riconosciuta dalla Svizzera come obiettivo a lungo termine.
Queste cifre includono le spese:
della DSC (cooperazione allo sviluppo, aiuto umanitario, cooperazione con l’Europa dell’Est)
della Segreteria di Stato dell’economia (cooperazione allo sviluppo, cooperazione con l’Europa orientale, misure di sdebitamento)
della Segreteria di Stato della migrazione (prestazioni di sostegno per richiedenti l’asilo, aiuto al ritorno)
della Divisione Sicurezza umana del DFAE (soprattutto promozione della pace e diritti umani)
del Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (soprattutto promozione della pace e sicurezza)
del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (Swiss Investment Fund for Emerging Markets SIFEM, borse di studio per studenti stranieri in Svizzera)
dell’Ufficio federale dell’ambiente (contributi a organizzazioni internazionali)
e di altri uffici federali nonché di Cantoni e Comuni