Le informazioni di cui sotto riguardano le seguenti categorie di personale locale:
- cittadine e cittadini svizzeri che lavorano per una rappresentanza estera di uno Stato non facente parte dell’UE o dell’AELS;
- cittadine e cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS che risiedono in maniera permanente in Svizzera al momento del loro impiego (permesso di dimora [permesso B] o di domicilio [permesso C]) e che lavorano per una rappresentanza estera di uno Stato non membro dell’UE o dell’AELS;
- cittadine e cittadini stranieri (non UE/AELS) che risiedono in maniera permanente in Svizzera al momento del loro impiego (permesso di dimora [permesso B] o di domicilio [permesso C]) e che lavorano per una rappresentanza estera in Svizzera.
Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) / Assicurazione per l’invalidità (AI) / Indennità per perdita di guadagno (IPG) / Assicurazione contro la disoccupazione (AD) / Assegni familiari (AF) e previdenza professionale (PP)
Le persone di cui sopra sono assoggettate obbligatoriamente alle assicurazioni AVS/AI/IPG/AD/AF e devono, in linea di principio, affiliarvisi per conto proprio e versare i contributi (sono considerate «assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi» ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)).
Possono stipulare volontariamente la previdenza professionale obbligatoria presso la Fondazione istituto collettore LPP e devono versare i loro contributi (art. 1j cpv. 1 lett. a dell’ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)).
In linea di principio, le missioni diplomatiche e i posti consolari non sono tenuti ad avviare le pratiche per l’affiliazione del personale locale alle assicurazioni sociali svizzere obbligatorie né sono tenuti a pagare i contributi in qualità di datori di lavoro (art. 33 lett. a dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS). Possono farlo su base volontaria e consentire la riscossione dei contributi paritetici (art. 6 cpv. 2 LAVS). Il versamento volontario dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF da parte del datore di lavoro non comporta l’obbligo di stipulare un’assicurazione nel quadro della previdenza professionale.
La Svizzera ha firmato, con i governi elencati di seguito, convenzioni di sicurezza sociale che possono prevedere obblighi per i datori di lavoro: Albania, Australia, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Irlanda, Israele, Italia, Kosovo, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Quebec, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Tunisia, Turchia, Stati Uniti d’America, Ungheria, Uruguay.
Alcune convenzioni prevedono la possibilità per le impiegate e gli impiegati di optare per l’applicazione della legislazione dello Stato che le/li impiega (diritto di opzione).
Assicurazione contro gli infortuni (AINF)
Le persone di cui sopra devono stipulare un’assicurazione contro gli infortuni. La missione diplomatica o il posto consolare deve presentare una domanda all’Ufficio federale della sanità pubblica (BAG-Unfallversicherung@bag.admin.ch) e si impegna ad adempiere gli obblighi imposti dalla legge ai datori di lavoro (versamento della parte di contributi spettante al datore di lavoro) (art. 3 cpv. 3 dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)).
Assicurazione malattie (AMal)
Le persone di cui sopra sono assoggettate obbligatoriamente all’assicurazione malattie e devono versare i premi e le partecipazioni ai costi annessi. In linea di principio, il datore di lavoro non è tenuto a contribuire al pagamento dei premi dell’assicurazione malattie, a meno che il contratto di lavoro non preveda diversamente.