Gli obblighi del personale sono disciplinati sostanzialmente dall’articolo 321 e seguenti del Codice delle obbligazioni.
Nello specifico, il personale è tenuto a eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e a salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro, trattando con cura il materiale messo a sua disposizione (art. 321a cpv. 1 e 2 CO).
Lavoratori e lavoratrici devono inoltre prestare personalmente il lavoro stipulato (art. 321 CO), evitando di causare danni durante la sua esecuzione e preservando la buona reputazione dell’azienda. Hanno un dovere di fedeltà verso il datore di lavoro (art. 321a cpv. 3 CO) e non possono rivelare segreti di fabbricazione e di affari anche dopo la fine del rapporto di lavoro (art. 321a cpv. 4 CO).
Il personale deve consegnare subito al datore di lavoro l’eventuale denaro ricevuto nell’esercizio dell’attività contrattuale (art. 321b cpv. 1 CO) e anche tutto ciò che produce (art. 321b cpv. 2 CO). Lavoratori e lavoratrici possono essere tenuti a prestare lavoro straordinario nella misura in cui siano in grado di farlo o lo si possa ragionevolmente pretendere da loro secondo le norme della buona fede (art. 321c CO).
Il personale è responsabile dei danni che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro (art. 321e cpv. 1 CO). La misura della diligenza dovuta dal lavoratore o dalla lavoratrice è determinata dalla natura del singolo rapporto di lavoro, tenuto conto del rischio professionale, del grado di istruzione e delle conoscenze tecniche che il lavoro richiede, nonché delle capacità e attitudini della persona impiegata che il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere (art. 321e cpv. 2 CO).
Il personale è inoltre tenuto a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro (art. 10 OLL 3 e art. 11 OPI).
Il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a ricevere il salario alla fine di ogni mese (art. 323 cpv. 1 CO). Ha inoltre diritto al rispetto della propria personalità, dell’integrità, della sfera privata, della salute e della sicurezza, così come di tutti gli altri diritti garantiti dal contratto individuale, dal contratto collettivo, dal contratto normale e dalla legge (art. 6 LL, art. 2 OLL 3, art. 328 CO).
La legge sul lavoro (LL) disciplina inoltre la protezione della salute del personale. Quest’ultimo è tenuto a secondare il datore di lavoro quanto ai provvedimenti sulla protezione della salute (art. 6 cpv. 3 LL).