Un’auto d’epoca nera parcheggiata sul ciglio di una strada.
L’importazione e l’utilizzo di un veicolo, al pari dell’assicurazione e della guida, sono soggetti a determinate condizioni. © Thomas Kalau

Ammissione alla circolazione stradale

Prescrizioni riguardanti l’ammissione alla circolazione stradale in Svizzera di veicoli appartenenti alle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ai membri del loro personale.

Immatricolazione senza restrizioni

I veicoli appartenenti a

  • ambasciate e posti consolari di carriera;
  • capimissione (titolari di una carta di legittimazione di tipo B);
  • membri del personale diplomatico (titolari di una carta di legittimazione di tipo C);
  • membri del personale amministrativo e tecnico (titolari di una carta di legittimazione di tipo D);
  • membri del personale di servizio (titolari di una carta di legittimazione di tipo E);
  • capi dei posti consolari di carriera (titolari di una carta di legittimazione di tipo KB);
  • funzionarie e funzionari consolari di carriera (titolari di una carta di legittimazione di tipo KC);
  • collaboratrici e collaboratori consolari di carriera (titolari di una carta di legittimazione KD);
  • membri del personale di servizio (titolari di una carta di legittimazione di tipo KE)

possono essere immatricolati in Svizzera praticamente senza restrizioni se sono omologati per il traffico internazionale. Ciò può essere dimostrato sia attraverso la licenza di condurre e le targhe di controllo del Paese di provenienza (comprese le targhe doganali per i veicoli non sdoganati), sia attraverso un documento del costruttore contenente tutti i dati tecnici necessari per l’immatricolazione che attesti questa omologazione.

Prima del rilascio delle targhe e della licenza di condurre svizzere, il veicolo viene comunque sottoposto a una verifica per controllarne lo stato di funzionamento e la sicurezza. Per l’immatricolazione in Svizzera non è più necessario:

  • provare il rispetto delle disposizioni relative ai gas di scarico;
  • dimostrare che il veicolo non supera i valori limite di emissioni sonore;
  • adeguare i sistemi di frenata;
  • adeguare o sostituire il tachimetro e
  • sostituire gli pneumatici (che in ogni caso devono avere un profilo minimo di 1,6 mm).

Questi veicoli sono esentati dall’obbligo di revisione periodica e dal servizio antinquinamento.

La licenza di condurre dei veicoli immatricolati nelle serie speciali diplomatiche o consolari deve recare una menzione speciale. Se non sono adeguati agli standard svizzeri, questi veicoli possono essere venduti solo ad altre persone in possesso di una carta di legittimazione e che beneficiano di privilegi e immunità.

Assicurazione di responsabilità civile

Obbligo di assicurazione

Tutti i veicoli con targa svizzera (compresi quelli con targa CD, CC o AT) devono essere coperti da un’assicurazione di responsabilità civile (RC). La persona proprietaria del veicolo deve pertanto stipulare un’assicurazione di responsabilità civile presso una compagnia assicurativa con sede in Svizzera prima di poter immatricolare il veicolo.

L’assicurazione di responsabilità civile deve coprire le richieste di risarcimento delle parti lese almeno fino all’importo di cinque milioni CHF per evento in caso di danni a persone e cose. Gli assicuratori privati svizzeri sono in grado di offrire un’assicurazione RC auto che soddisfi questo requisito.

Attestato di assicurazione

Un veicolo è autorizzato a circolare solo dopo che la compagnia di assicurazione ha trasmesso il relativo attestato all’autorità responsabile dell’immatricolazione, ossia l’ufficio cantonale della circolazione competente per il Cantone di domicilio.

Sospensione o cessazione dell’assicurazione

L’assicuratore deve comunicare all’ufficio cantonale competente la sospensione o la cessazione dell’assicurazione di responsabilità civile al più tardi il giorno in cui scade la garanzia prevista dal contratto di assicurazione.

Nel caso in cui sia l’assicuratore stesso a disporre la sospensione o la risoluzione del contratto, per esempio in caso di premi non pagati, è tenuto a informare la parte contraente sulle conseguenze della comunicazione che sta per inviare all’ufficio cantonale della circolazione.

Una volta ricevuta la comunicazione dell’assicuratore, l’ufficio interessato annulla immediatamente la licenza di condurre e incarica la polizia di sequestrare quest’ultima insieme alle targhe.

Immatricolazione

L’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC) menziona, agli articoli 86 e 87, le condizioni di ammissione alla circolazione stradale di persone e veicoli.

  • La sigla «CD» è riservata ai veicoli di servizio delle rappresentanze diplomatiche, dei o delle capimissione e del personale diplomatico. Le persone che non hanno uno statuto diplomatico devono far immatricolare i loro veicoli con targhe ordinarie.
  • La sigla «CC» si riferisce ai veicoli di servizio delle rappresentanze consolari dirette da un funzionario o una funzionaria consolare di carriera e ai veicoli a motore del personale consolare di carriera.
  • La sigla «AT» è riservata ai veicoli del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche.

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC)

Guida di un veicolo munito di targa CD, CC o AT

Persone autorizzate

In linea di principio, solo il proprietario o la proprietaria di un veicolo con targa CD, CC o AT può guidare il veicolo in questione. Fanno tuttavia eccezione i familiari che godono dello statuto diplomatico, hanno già compiuto 18 anni e sono in possesso di una licenza di condurre nazionale valida.

Anche i membri della famiglia che godono dello statuto diplomatico, sono in possesso di una licenza di condurre nazionale valida, hanno già compiuto 18 anni e in cambio della loro carta di legittimazione hanno ricevuto un permesso Ci possono condurre il veicolo immatricolato con targa CD, CC o AT del o della titolare principale. Il permesso Ci di un familiare con statuto diplomatico o consolare riporta infatti una particolare annotazione alla voce «Osservazioni» che indica che la persona gode di questo statuto.

Persone non autorizzate

I membri della famiglia che non godono dello statuto diplomatico perché, per esempio, hanno la cittadinanza svizzera o beneficiano di un permesso di dimora o di domicilio (permessi B o C), oppure perché sono titolari di un altro tipo di carta di legittimazione, non possono guidare i veicoli immatricolati con targa CD, CC o AT del o della titolare principale.

Veicoli ufficiali

Capimissione, capiposto e autisti professionisti sono autorizzati a guidare veicoli ufficiali immatricolati con targa CD o CC.

Licenza di condurre

Esenzione dall’obbligo di sostituire la licenza di condurre straniera con una licenza di condurre svizzera.

Le persone seguenti sono esentate dall’obbligo di sostituire la licenza di condurre straniera con una licenza di condurre svizzera:

  • capimissione (titolari di una carta di legittimazione di tipo B);
  • membri del personale diplomatico (titolari di una carta di legittimazione di tipo C);
  • membri del personale amministrativo e tecnico (titolari di una carta di legittimazione di tipo D);
  • membri del personale di servizio (titolari di una carta di legittimazione di tipo E);
  • capi dei posti consolari di carriera (titolari di una carta di legittimazione di tipo KB);
  • funzionarie e funzionari consolari di carriera (titolari di una carta di legittimazione di tipo KC);
  • collaboratrici e collaboratori consolari di carriera (titolari di una carta di legittimazione KD);
  • membri del personale di servizio (titolari di una carta di legittimazione di tipo KE);
  • i familiari delle categorie summenzionate (con lo stesso statuto e in possesso di una carta di legittimazione o di un permesso Ci).

In caso di licenze di condurre rilasciate in una lingua diversa dalle lingue ufficiali svizzere (tedesco, francese, italiano) o dall’inglese, si raccomanda al o alla titolare di munirsi di una licenza internazionale valida, che può essere rilasciata dall’autorità cantonale competente del luogo di residenza su richiesta e dietro pagamento di un emolumento.

La dispensa accordata non esclude tuttavia che, su richiesta di una delle persone di cui sopra, venga rilasciata una licenza di condurre svizzera. Le persone che desiderano ottenere una licenza di condurre svizzera in cambio della loro licenza di condurre straniera devono superare una corsa di controllo. La corsa di controllo e il rilascio della licenza di condurre svizzera comportano il pagamento di emolumenti. Le persone che non superano la corsa di controllo non sono più autorizzate a circolare con un veicolo a motore sul territorio svizzero, neppure con la loro licenza di condurre straniera.

Le persone che desiderano ottenere una licenza di condurre svizzera in cambio della loro licenza di condurre straniera devono superare un esame. Fanno eccezione le cittadine e i cittadini dei Paesi con cui la Svizzera ha stipulato un accordo in materia (Paesi dell’Unione europea, Stati Uniti d’America, Giappone ecc.). Queste persone devono contattare l’autorità cantonale competente nel loro luogo di residenza per informazioni dettagliate in merito all’esame.

Persone non esentate

Le persone che non sono state menzionate sopra non sono esentate dall’obbligo di sostituire la licenza di condurre straniera con una licenza di condurre svizzera.

Per il cambio della licenza devono superare un esame, a meno che non siano cittadine o cittadini di un Paese con cui la Svizzera ha concluso un accordo in materia (Paesi dell’Unione europea, Stati Uniti d’America, Giappone ecc.) Queste persone devono contattare l’autorità cantonale competente nel loro luogo di residenza per informazioni dettagliate in merito all’esame.

 

Vignetta autostradale

L’ordinanza del Consiglio federale del 12 settembre 1984 concernente una tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali (ordinanza sul contrassegno stradale) ha introdotto l’obbligo di versare una tassa annuale di 40 franchi (tassa per l’utilizzo delle strade nazionali) per tutte le persone che guidano veicoli a motore o rimorchi e che utilizzano le strade nazionali di prima e seconda classe (autostrade).

In quell’occasione l’Esecutivo ha ritenuto che anche le ambasciate, i posti consolari e il loro personale debbano versare questa tassa. A suo avviso, infatti, il contrassegno stradale (vignetta) è una tassa d’uso e come tale equivale a un pedaggio per l’utilizzo della rete autostradale svizzera. È quindi da considerarsi un compenso per servizi resi conformemente alla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche (cfr. art. 34 lett. e).

Infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

In quanto Stato ospite, la Svizzera si aspetta che le persone che godono di uno statuto privilegiato diano prova della stessa attenzione e disciplina degli altri utenti della strada. Il DFAE ricorda che le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e altre norme in vigore in Svizzera. Questo principio è sancito dall’articolo 41 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e dall’articolo 55 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

L’importo delle multe inflitte per le infrazioni contemplate dalla LCStr è proporzionale all’infrazione sanzionata. Una volta ogni tre mesi il Protocollo invia alle ambasciate le multe relative ai veicoli con targhe ufficiali (CD/AT/CC) che gli sono state trasmesse dalle autorità di polizia competenti. Attende poi che gli vengano consegnate le copie delle ricevute di pagamento.

Le infrazioni gravi previste dalla LCStr che non figurano nel catalogo delle multe (p. es. significativi eccessi di velocità o il mancato rispetto di divieti giudiziari) sono trasmesse dalle autorità di polizia ai ministeri pubblici cantonali e successivamente al DFAE. In seguito queste infrazioni vengono trattate caso per caso dal Protocollo, che convoca la persona responsabile a un colloquio.

Ultima modifica 12.06.2023

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