Una bicicletta rosa è appoggiata a un muro su cui è affisso il divieto di parcheggio per biciclette.
Le persone accreditate in Svizzera, nonostante alcuni privilegi e immunità, devono rispettare le leggi e i regolamenti svizzeri applicabili. © Unsplash

Convenzioni di Vienna

L’articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, conclusa il 18 aprile 1961, e l’articolo 55 paragrafo 1 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, conclusa il 24 aprile 1963, sanciscono che tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario. Queste persone sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di tale Stato.

Per la Svizzera, in quanto Stato ospite, il rispetto di questo principio riveste una grande importanza.

Articolo 41 paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche

Articolo 55 paragrafo 1 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari

Violazioni della legge sulla circolazione stradale (LCStr)

I trasporti pubblici in Svizzera presentano numerosi vantaggi. Sono puntuali e permettono di raggiungere qualsiasi destinazione in tempi ragionevoli. I trasporti privati occupano tuttavia un posto di rilievo. La circolazione stradale in Svizzera è relativamente sicura: le statistiche mostrano che ogni anno si verificano in media 200 incidenti stradali mortali e meno di 4000 persone rimangono gravemente ferite. Questi dati sono in particolare ascrivibili alle misure drastiche adottate negli ultimi anni e alle multe dissuasive comminate per le infrazioni contemplate dalla legge del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr).

In quanto Stato ospite, la Svizzera si aspetta che tutte le persone che godono di uno statuto privilegiato diano prova della stessa attenzione e disciplina degli altri utenti della strada. Il DFAE ricorda che tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute a rispettare le leggi e altre norme in vigore in Svizzera. Questo principio è sancito dall’articolo 41 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e dall’articolo 55 della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

L’importo delle multe comminate per le infrazioni contemplate dalla LCStr è proporzionale all’infrazione sanzionata. Una volta ogni tre mesi il Protocollo invia alle ambasciate le multe disciplinari ai veicoli con targhe ufficiali (CD/AT/CC) che gli sono state trasmesse dalle autorità di polizia competenti. Il Protocollo si aspetta di ricevere dalle persone responsabili delle infrazioni le copie delle ricevute a conferma del pagamento avvenuto.

Le autorità di polizia comunicano ai ministeri pubblici cantonali e, successivamente, al DFAE le violazioni gravi delle norme della circolazione che non figurano nel catalogo delle multe (p. es. significativi eccessi di velocità o il mancato rispetto di divieti giudiziari). Tali infrazioni sono trattate caso per caso dal Protocollo, che convoca la o il conducente responsabile a un colloquio. 

Libertà di manifestare

In Svizzera la libertà di manifestare è un diritto garantito dalla Costituzione federale (art. 16 e art. 22 Cost.). I raduni sono autorizzati dalle autorità municipali a condizione che chi organizza le manifestazioni rispetti le norme vigenti e che l’ordine pubblico sia garantito. 

Ultima modifica 03.08.2023

Contatto

Privilegi e immunità

Bundesgasse 32
3003 Berna

Inizio pagina