In linea di principio, le Svizzere e gli Svizzeri all’estero che vivono in uno Stato UE/AELS devono far valere i propri diritti nell’ultimo Paese in cui hanno esercitato un’attività lavorativa. In caso di rientro da uno Stato non UE/AELS, di norma hanno diritto a un’indennità di disoccupazione purché, nei 24 mesi che precedono l’iscrizione a una cassa di disoccupazione:
- abbiano svolto un’attività lavorativa in Svizzera in qualità di dipendenti per almeno 12 mesi; o
- abbiano svolto un’attività lavorativa all’estero per almeno 12 mesi e in Svizzera per almeno 6 mesi, in entrambi i casi in qualità di dipendenti.
Queste condizioni valgono indipendentemente dal fatto che i periodi lavorativi in Svizzera siano precedenti alla partenza per l’estero o successivi al rientro in Svizzera. Ciò che conta è che i periodi lavorativi in Svizzera e all’estero risalgano ai 24 mesi precedenti all’iscrizione a una cassa di disoccupazione. Vanno inoltre osservate le seguenti condizioni:
- presentare un attestato del datore di lavoro sulla durata del rapporto di lavoro all’estero
- rivendicare il diritto entro un anno dal rientro o dall’entrata in Svizzera
È necessario chiarire in anticipo con la cassa di disoccupazione le questioni riguardanti il diritto all’AD e le eventuali prestazioni.
Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, LADI, art. 23 e art. 14 cpv. 3
Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI, artt. 11-13, cpv. 2 e 3
Prassi LADI ID B199 segg.