Per evitare che i valori patrimoniali di provenienza illecita, in particolare i fondi di potentati, finiscano sulla sua piazza finanziaria, la Svizzera ha elaborato un sistema basato preponderantemente su due pilastri: prevenzione e repressione.

Prevenzione

Il primo passo consiste nel prevenire che i valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte arrivino in Svizzera.

Le rigide norme della legislazione sul riciclaggio di denaro obbligano le banche svizzere e tutti gli altri fornitori di servizi finanziari non solo a identificare la controparte, ma anche ad accertare l’avente economicamente diritto. Il dispositivo svizzero contro il riciclaggio di denaro prevede inoltre maggiori obblighi di diligenza quando si ha a che fare con PPE.

Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Le banche e gli altri intermediari finanziari sono obbligati a comunicare ogni transazione sospetta all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) e a bloccare immediatamente un conto in caso di sospetto. Il segreto bancario svizzero non protegge dai procedimenti penali né a livello di diritto nazionale né nel quadro dell’assistenza giudiziaria internazionale.

L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Ufficio federale di polizia fedpol

La lotta alla corruzione negli Stati con i quali la Svizzera coopera è una delle priorità della politica estera e di sviluppo del nostro Paese. Vengono per esempio adottate misure concrete nei programmi tesi a una corretta gestione politica (good governance). Tutti gli accordi di cooperazione contengono clausole anticorruzione. 

Repressione

Nonostante le elaborate misure precauzionali è possibile che gli averi di potentati raggiungano comunque la piazza finanziaria svizzera. In questi casi la Svizzera interviene per identificare efficacemente i fondi di provenienza criminale e per restituirli in modo ottimale al Paese di provenienza. A tal fine sono a disposizione gli strumenti elencati di seguito.

  • Blocco cautelare
    Ancora prima dell’apertura del procedimento penale per l’accertamento giudiziario della provenienza di eventuali valori patrimoniale acquisiti illecitamente, i valori patrimoniali sospetti possono essere bloccati in via cautelare per impedirne il ritiro. 
    Blocco di valori patrimoniali
  • Assistenza giudiziaria e indagini penali
    La condizione preliminare per disporre la confisca e la restituzione di fondi di potentati allo Stato di provenienza è che l’illiceità della loro origine sia dimostrata in un procedimento giudiziario nel Paese di provenienza o in Svizzera. A tal fine l’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è uno strumento cruciale, poiché consente, tra le altre cose, lo scambio di mezzi di prova tra Stati.
    Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale
    Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, Ufficio federale di giustizia
  • Utilizzo dei valori patrimoniali restituiti
    Se la restituzione dei fondi di potentati è decisa in via definitiva, la Svizzera cerca insieme agli Stati coinvolti il modo più adatto per restituire i valori patrimoniali di provenienza illecita. Nel farlo, si adopera per far sì che i soldi siano usati a beneficio della popolazione interessata e che, una volta restituiti, non finiscano nuovamente in canali indebiti.
    Restituzione di averi di provenienza illecita

Valutazione del quadro giuridico

La Svizzera adegua costantemente il proprio strumentario giuridico. Il 1° luglio 2016, con la legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero (LVP), è entrato in vigore un nuovo dispositivo. La LVP consente di bloccare in via cautelare i valori patrimoniali per favorire un’eventuale assistenza giudiziaria. La LVP prevede inoltre misure specifiche per sostenere gli sforzi dello Stato di provenienza volti a ottenere la restituzione di valori patrimoniali acquisiti illecitamente, in particolare fornendo consulenza giuridica o inviando esperti. In caso di definitivo fallimento del procedimento di assistenza giudiziaria, la LVP permette al Consiglio federale di avviare il procedimento amministrativo in vista de una confisca o restituzione. La legge migliora la trasparenza, la prevedibilità e la certezza del diritto in materia di fondi di potentati.

Legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all’estero


Ultima modifica 13.09.2022

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