Videocamere di sorveglianza fissate a un muro.
In una situazione di emergenza per la sicurezza chiamare immediatamente il numero 117. © Arno Senoner/Unsplash

La Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari costituiscono la base giuridica in materia di protezione delle rappresentanze diplomatiche e consolari e del relativo personale da parte dello Stato ospite.

Ne consegue che il DFAE ha il dovere di adottare tutte le misure adeguate per proteggere i locali delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere da intrusioni e danneggiamenti, e per evitare che la pace delle ambasciate e dei consolati sia turbata o la loro dignità compromessa. Secondo la dottrina e la pratica prevalenti, questi obblighi dello Stato ospite non sono assoluti. Le misure appropriate ai sensi delle Convenzioni di Vienna dipendono dall’entità della minaccia prevedibile. Lo Stato ospite è tuttavia tenuto a individuare i rischi maggiori a cui sono sottoposte determinate rappresentanze, a reagire alle loro indicazioni e a prendere misure adeguate per proteggerle («due diligence»).

In Svizzera, questo mandato di protezione è affidato alle autorità federali e cantonali competenti in materia di sicurezza, che si coordinano e condividono reciprocamente informazioni per garantire misure di sicurezza adeguate.

Canali di comunicazione abituali

Il diagramma seguente riassume i canali di comunicazione abituali in caso di incidente di sicurezza.

Canali di comunicazione in caso di incidente di sicurezza.
Canali di comunicazione in caso di incidente di sicurezza. © Sezione Privilegi e immunità

Domanda di permesso di porto di armi

Il personale di sicurezza delle ambasciate e dei consolati, debitamente accreditato presso il Protocollo, è tenuto a trasmettere a quest’ultimo una domanda di permesso di porto di armi compilata per intero, motivata, datata e firmata sia dalla persona richiedente sia dalla o dal capomissione della rappresentanza, nonché munita di timbro ufficiale.

La o il capomissione conferma l’esattezza delle informazioni fornite nella domanda e attesta che la persona in questione è idonea a portare un’arma ed è in grado di utilizzarla.

La domanda deve essere corredata di una fotografia di buona qualità, in formato tessera e non anteriore a tre mesi, e di una copia della carta di legittimazione del DFAE.

In qualsiasi momento nell’esercizio delle sue funzioni, la o il titolare di un permesso di porto di armi deve poter esibire la sua carta di legittimazione.

Domanda di permesso di porto di armi per il personale straniero di missioni diplomatiche, posti consolari, missioni permanenti e missioni speciali (fr) (PDF, 1 Pagina, 26.9 kB, francese)

Ultima modifica 24.07.2023

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