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- Autorizzazioni diplomatiche (diplomatic clearances)
Nota informativa dell’Ufficio federale dell’aviazione civile concernente le modalità relative alle domande di autorizzazioni diplomatiche (diplomatic clearances) per tutti gli aeromobili di uno Stato straniero, civili o militari, che vogliono entrare nello spazio aereo svizzero per atterrarvi o sorvolarlo.
Le autorità federali ringraziano le missioni diplomatiche della loro collaborazione per il rispetto rigoroso delle prescrizioni descritte qui di seguito.
Chi è tenuto a chiedere un’autorizzazione diplomatica?
Ogni aeromobile militare o di uno Stato straniero che intende sorvolare o atterrare sul territorio svizzero deve richiedere un’autorizzazione (diplomatic clearance).
Chi rilascia l’autorizzazione diplomatica?
L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) rilascia l’autorizzazione, d’intesa con la Direzione del diritto internazionale pubblico del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e con le Forze aeree.
Quali formalità devono essere rispettate?
La missione diplomatica dello Stato interessato è responsabile dell’inoltro della domanda presso l’UFAC.
Avvertenza importante: la domanda scritta deve giungere all’UFAC almeno cinque giorni lavorativi prima del volo previsto. Le domande inoltrate in ritardo saranno trattate unicamente in casi eccezionali debitamente fondati. Se un volo autorizzato deve essere rinviato di oltre 72 ore è necessario inoltrare una nuova domanda.
Se la domanda è conforme alle condizioni richieste, viene attribuito un numero di autorizzazione diplomatica (diplomatic clearance number) che autorizza il richiedente a sorvolare la Svizzera o ad atterrare sul suo territorio.
La missione diplomatica compila il modulo DIPLOMATIC CLEARANCES e lo trasmette tramite nota verbale al numero di fax seguente: +41 58 465 80 60.
Per ottenere il modulo, cliccare su «Modulistica» in fondo alla pagina web
«Diplomatic Clearances» dell’Ufficio federale dell’aviazione civile
o contattare diplomatic.clearances@bazl.admin.ch
Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC)
Mühlestrasse 2, CH-3063 Ittigen
Indirizzo postale: 3003 Berna
(dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00)
Tel: +41 (0)58 465 91 77
Fax: +41 (0)58 465 80 60
Come procedere per ottenere un’autorizzazione diplomatica in caso di urgenza?
In casi eccezionali e urgenti, al di fuori delle ore di ufficio dell’UFAC, si deve contattare il servizio di picchetto delle Forze aeree al seguente numero: +41 (0)44 823 37 01. Informazioni più dettagliate figurano nel Manuale d’informazione aeronautica della Svizzera (AIP Svizzera).
Quando non viene rilasciata l’autorizzazione?
In linea di massima non sono autorizzati a utilizzare lo spazio aereo svizzero:
gli aeromobili i cui voli contravvengono alle regole del diritto internazionale pubblico;
gli aeromobili armati;
ogni aeromobile, equipaggiato o non equipaggiato con apparecchi di riconoscimento, per mezzo del quale è possibile effettuare operazioni di ricognizione;
gli aeromobili che trasportano truppe armate, munizioni e materiale da guerra, ai sensi della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51) e dell’ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico (RS 514.511);
gli aeromobili che trasportano merci pericolose in violazione delle prescrizioni dell’allegato 18 dell’OACI e delle istruzioni tecniche correlate all’allegato.
In casi particolari possono essere accordate delle deroghe.