Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. Tra la Svizzera e il Canada vi è una convenzione relativa all’assicurazione sociale concluso nel 1995.

Sistema di sicurezza sociale

La convenzione si applica, per quanto concerne la Svizzera, alla previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ossia all’AVS e all’AI, e per quanto concerne il Canada alla legge canadese sulla sicurezza della vecchiaia e al sistema pensionistico del Canada nonché al sistema di rendite del Québec. La convenzione garantisce alle assicurate e agli assicurati un’ampia parità di trattamento come pure un più facile accesso alle prestazioni. Consente inoltre di beneficiare di rendite all’estero. Per esempio, il Canada tiene conto dei periodi di assicurazione maturati in Svizzera ai fini del calcolo dei periodi minimi di residenza nel Paese necessari e per acquisire il diritto al versamento delle rendite all’estero. La convenzione indica inoltre in quale Stato una persona è assoggettata all’assicurazione obbligatoria e deve quindi versare i contributi sociali. 

Chiunque intenda lavorare in Canada o avere accesso a programmi e prestazioni statali deve essere in possesso di un cosiddetto numero di assicurazione sociale (Social Insurance Number, SIN), che viene utilizzato per registrare ufficialmente il lavoratore e può essere richiesto presso qualsiasi ufficio del Service Center Canada, presso gli uffici di collocamento del Ministero per lo sviluppo delle risorse umane (Human Resources Development Canada, HRDC) o presso ogni ufficio postale.

Il sistema sanitario e sociale canadese è formato dai diversi sistemi di previdenza sociale regionali. Non in tutte le provincie e in tutti i territori vige l’obbligo assicurativo. Alcuni programmi sono posti sotto il controllo diretto dell’HRDC e del Ministero della salute (Health Canada). Il presupposto per l’adesione al sistema è il possesso di una tessera SIN. 

Previdenza per la vecchiaia

Il Piano per il pensionamento canadese (Canada Pension Plan, CPP) è un’assicurazione pensioni sottoposta all’obbligo di contribuzione e finanziata in modo paritetico alla quale devono aderire obbligatoriamente tutte le persone che lavorano a partire dal diciottesimo anno di età. 

Il CPP eroga rendite di vecchiaia e di invalidità, rendite per superstiti, rendite per figli e orfani e indennità in caso di morte. Hanno diritto a tali prestazioni le persone che hanno risieduto in Canada dieci anni versando i contributi per almeno tre anni. Il Québec dispone di una propria assicurazione pensioni, il Québec Pension Plan. 

La previdenza per la vecchiaia (Old Age Security Pension, OAS) è costituita da una pensione di base erogata mensilmente a cui hanno diritto tutte le persone che hanno compiuto 65 anni, indipendentemente dai contributi versati e dall’ammontare del precedente reddito. Può richiedere l’OAS chiunque sia stato domiciliato in Canada per almeno dieci anni. 

In virtù della Convenzione di sicurezza sociale conclusa nel 1994 dal Canada e dalla Svizzera, i contributi AVS/AI versati in Svizzera sono computati nell’OAS e nel CPP. 

Il Canada Social Transfer (CTS) e il Guaranteed Income Supplement (GIS) sono integrazioni statali al CPP e all’OAS paragonabili alle prestazioni complementari dell’AVS/AI svizzera. Si tratta di prestazioni per le quali bisogna presentare un’apposita domanda e che garantiscono alle e ai beneficiari di rendite un reddito minimo modesto. Alcune province e alcuni territori offro-no in aggiunta programmi complementari propri (sgravi fiscali, spese di alloggio ecc.). 

L'immagine mostra i grattacieli di Vancouver.
Vista dei grattacieli di Vancouver. © Unsplash

Assicurazione malattie e infortuni

Employee’s Compensation Ordinance (ECO)

L’ECO fissa le norme minime nel campo dell’assicurazione contro gli infortuni. Ogni datore di lavoro deve rispettare queste norme affinché il contratto di lavoro sia valido. In caso di infortunio sul lavoro o di malattie professionali previste dall'ECO, il datore di lavoro è tenuto a versare alla o al dipendente almeno l’importo fissato nell’ordinanza. L’ECO compre anche gli indennizzi per i decessi legati a infortuni sul lavoro, l’invalidità temporanea e permanente (totale o parziale) e alcune spese mediche.

Previdenza professionale

Le assicurazioni contro gli infortuni professionali (Workers Compensation Boards) sono organizzate su base regionale e interamente a carico dei datori di lavoro. Chi è impiegato a tempo pieno o parziale in settori professionali affiliati e i loro familiari sono assicurati automaticamente.

Assicurazione contro la disoccupazione

L’assicurazione statale contro la disoccupazione (Employment Insurance) è obbligatoria e comprende anche un assegno di maternità/parentale e/o un’assicurazione d’indennità giornaliera per le persone parzialmente disoccupate. 

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

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