Previdenza e assicurazioni

Tra la Svizzera e 44 Stati esistono accordi intergovernativi nel campo della sicurezza sociale. Scopo di queste convenzioni è in primo luogo garantire la parità di trattamento delle cittadine e dei cittadini delle parti contraenti, stabilire qual è la legislazione applicabile e disciplinare il versamento delle prestazioni all’estero. Tra la Svizzera e il Sudafrica non vi è alcun accordo intergovernativo nel campo della sicurezza sociale.

Sistema di sicurezza sociale

In Sudafrica non esiste un obbligo di assicurazione nell’ambito della previdenza statale. Alle persone che si trasferiscono nel Paese si consiglia pertanto di provvedere privatamente. 

Previdenza per la vecchiaia

È prevista una previdenza minima per le persone anziane, malate e fragili nonché per i bambini, ma si tratta soltanto di un’assistenza minima di emergenza che non è paragonabile agli standard europei. Inoltre, spetta soltanto alle cittadine e ai cittadini sudafricani, alle persone con un permesso di soggiorno permanente (Permanent Residence) e alle rifugiate e ai rifugiati riconosciuti.

Le assicurazioni di previdenza per la vecchiaia sono affidate all’iniziativa privata. Chi desidera percepire una pensione di vecchiaia deve stipulare un’assicurazione privata. Spesso anche i datori di lavoro versano un supplemento all’assicurazione di rendite o a un fondo pensione. Le persone in pensione con un permesso di soggiorno a tempo indeterminato hanno il diritto di richiedere la rendita statale. Per poterne 

Assicurazione malattie e infortuni

In Sudafrica la legge non prevede un’assicurazione malattie obbligatoria, ma esistono assicurazioni collettive private di tipo aziendale a cui contribuiscono sia i datori di lavoro che le lavoratrici e i lavoratori. Si raccomanda vivamente di stipulare un’assicurazione malattie privata supplementare. Esiste una legge nazionale che disciplina il mercato delle assicurazioni private: la legge sulle assicurazioni (Insurance Act). Lo scopo di questa legge, in conformità con la Costituzione della Repubblica del Sudafrica del 1996, è quello di promuovere il mantenimento di un mercato assicurativo equo, sicuro e stabile, a beneficio e tutela delle e degli stipulanti, fornendo un quadro giuridico per la regolamentazione e la vigilanza prudenziali degli assicuratori e dei gruppi assicurativi che:

  • faciliti il monitoraggio e il mantenimento della sicurezza e della solidità degli assicuratori;
  • migliori la protezione delle e degli stipulanti (attuali e potenziali);
  • migliori l’accesso alle assicurazioni per tutte le cittadine e tutti i cittadini sudafricani;
  • romuova una trasformazione su larga scala del settore assicurativo; 
  • contribuisca alla stabilità del sistema finanziario in generale.

Il sistema sanitario statale è finanziato dalle entrate fiscali e le persone bisognose vengono curate gratuitamente. La sanità pubblica è notevolmente peggiorata negli ultimi anni, mentre l’assistenza medica fornita negli ospedali privati corrisponde ai comuni standard svizzeri. I farmaci più conosciuti sono disponibili nelle farmacie delle principali città. 

Previdenza professionale

La legge n. 130 del 1993 sulle indennità per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Compensation for Occupational Injuries and Diseases Act) mira a garantire un indennizzo per un’eventuale invalidità dovuta a infortuni subiti sul lavoro o a malattie professionali contratte dalle lavoratrici e dai lavoratori sempre nell’ambito della loro occupazione oppure per il decesso in seguito a tali infortuni e malattie.

Il fondo indennizza il personale con contratto a tempo indeterminato, le lavoratrici e i lavoratori occasionali, le e i praticanti nonché le apprendiste e gli apprendisti che subiscono infortuni o contraggono malattie sul lavoro e perdono il loro reddito.

Assicurazione contro la disoccupazione

In caso di disoccupazione, esiste un fondo che viene disciplinato dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (Unemployment Insurance Act) e a cui è obbligatorio aderire.

La legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (legge n. 63 del 2001):

  • istituisce il fondo per l’assicurazione contro la disoccupazione;
  • prevede il pagamento, da parte del fondo, di indennità di disoccupazione a determinate lavoratrici e determinati lavoratori nonché di indennità di malattia, maternità, adozione e mantenimento in caso di disoccupazione di tali lavoratrici e lavoratori;
  • istituisce l’autorità competente per l’assicurazione contro la disoccupazione, stabilisce i compiti dell’autorità e prevede la nomina della persona incaricata dell’assicurazione contro la disoccupazione; e
  • tratta questioni correlate a tali temi.

La lavoratrice o il lavoratore versa mensilmente una quota del proprio salario al fondo (Unemployment Insurance Fund, UIF). In caso di disoccupazione, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto a una quota dell’ultimo salario netto per un periodo massimo di sei mesi. I limiti superiori previsti per le prestazioni sono relativamente bassi e vengono adeguati spesso. Anche la continuazione del versamento del salario in caso di malattia e maternità avviene tramite l’assicurazione contro la disoccupazione.

Le persone straniere che lavorano in Sudafrica con un contratto a tempo determinato non hanno diritto alle prestazioni dell’UIF. 

AVS/AI svizzera

Pagamento delle rendite ordinarie

Le rendite ordinarie AVS e AI (escluso il quarto di rendita AI) possono essere versate alle cittadine e ai cittadini svizzeri in qualsiasi luogo di residenza. La Cassa svizzera di compensazione versa direttamente la rendita, in linea di massima nella valuta dello Stato di residenza. Le persone aventi diritto possono anche chiedere il pagamento su un conto privato postale o bancario in Svizzera. Gli assegni per grandi invalidi e le prestazioni complementari sono versati invece solo a chi ha il domicilio in Svizzera.

AVS/AI facoltativa

Le cittadine e i cittadini svizzeri che non risiedono in uno Stato membro dell’UE/AELS possono aderire all’AVS/AI facoltativa se, nel periodo immediatamente precedente al loro trasferimento, sono stati affiliati all’assicurazione obbligatoria per almeno cinque anni consecutivi. L’adesione all’AVS/AI facoltativa non esonera le persone interessate da un eventuale obbligo di assicurazione nel Paese di residenza o di lavoro. L’aliquota di contribuzione è pari al 10,1% del salario determinante. Il contributo annuo minimo è di 950 CHF. L’AVS/AI facoltativa costituisce una forma di protezione contro i rischi connessi alla vecchiaia, all’invalidità e al decesso in particolare per le persone senza attività lavorativa per le quali spesso non esistono possibilità assicurative nei sistemi di previdenza sociale stranieri.

Disposizioni particolari: collaboratrici e collaboratori di un’impresa svizzera

Disposizioni particolari disciplinano i casi di persone che vivono e lavorano all’estero per società la cui sede è in Svizzera e che sono retribuite da queste società (personale distaccato). Le stesse disposizioni valgono anche per i coniugi senza attività lavorativa che le accompagnano. Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi alla competente cassa di compensazione AVS.

AVS (1° pilastro) e casse pensioni (2° pilastro)

È bene accertarsi che il trasferimento delle rendite dell’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), delle casse pensioni o di altre assicurazioni avvenga senza problemi. Eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate alla cassa di compensazione AVS, alla cassa pensioni competente e all’assicuratore. 

Tassazione delle rendite pensionistiche

Di norma, se la beneficiaria o il beneficiario vive all’estero la Svizzera applica sulle rendite delle casse pensioni un’imposta alla fonte. Le convenzioni di doppia imposizione possono prevedere il venir meno dell’imposta alla fonte o la possibilità di rimborso nel Paese di residenza (cfr. capitolo «Imposte»).

Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero

L’Aiuto sociale agli Svizzeri all’estero (ASE) del DFAE concede, se sono rispettate determinate condizioni, prestazioni di aiuto sociale alle concittadine e ai concittadini all’estero in stato di bisogno. Una persona che si viene a trovare in una situazione di emergenza deve innanzitutto cercare di affrontarla con i propri mezzi. Se in questo modo non riesce a ottenere alcun miglioramento è tenuta a verificare fino a che punto parenti o conoscenti possono venirle in aiuto e quali prestazioni o quale sostegno può offrirle lo Stato di residenza. Solo dopo possono essere prese in considerazione le opportunità offerte dall’ASE.

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